SAVINO MONTARULI (CASAMBULANTI-UNIPUGLIA): “SENTENZA ATTESA DA 600 AMBULANTI. UNA BRUTTA STORIA CON IL COMUNE DI ANDRIA CHE SI E’ INFLITTO DA SOLO UNA DURISSIMA CONDANNA”
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia si è espresso sul contenzioso tra le Associazioni di Rappresentanza FIVA – CONFCOMMERCIO, BATCOMMERCIO2010/CNA PUGLIA, CASAMBULANTI, GOIA-FENAPI ed il comune di Andria.
Oggetto del contenzioso la richiesta del pagamento da parte dell’Amministrazione guidata dall’avvocato Giovanna Bruno del tributo Tosap per le occupazioni di suolo pubblico, relative all’anno 2017. Una richiesta ritenuta illegittima da parte delle Associazioni di Categoria che ripetutamente avevano chiesto all’attuale Amministrazione comunale di trovare una soluzione condivisa che non pesasse sulle casse di un comune già disastrato da politiche distruttive che lo hanno messo in condizione di pre-dissesto finanziario che oggi pesa sull’intera Comunità.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la Sentenza n. 00372/2024 REG.PROV.COLL. – N. 00085/2023 REG.RIC, pubblicata il 25 marzo 2024, sul ricorso numero di registro generale 85 del 2023, proposto da Associazione Casambulanti – Comitato Autonomo Ambulanti Italiani, Associazione Fiva Confcommercio Federazione Italiana Venditori Ambulanti, Associazione G.O.I.A. Gruppo Organizzato Imprese Autonome Fe.N.A.P.I. Federazione Nazionale Autonoma piccoli Imprenditori, Bat Commercio 2010, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro temporee. Una sentenza con la quale il TAR Puglia (sezione terza), si è definitivamente pronunciato sul ricorso degli Ambulanti accogliendolo nei termini di cui in motivazione, condannando il Comune di Andria alla rifusione delle spese di causa in favore della parte ricorrente complessivamente liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre spese e accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023.
Appena ricevuta la notifica della sentenza è stato il presidente CasAmbulanti, il Sindacalista Savino Montaruli, esprimendosi anche a nome dei colleghi firmatari del ricorso, a dichiarare: “dopo aver perso tutti i ricorsi proposti dai nostri ambulanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado e dopo la condanna pesante al pagamento delle spese di giudizio per le quali il comune di Andria è già stato messo in mora, l’Amministrazione comunale ora soccombe anche al Tar Puglia al quale come Rappresentanti di Categoria avevamo presentato ricorso contro la decisione dell’Amministrazione comunale di richiedere, illegittimamente, il pagamento retroattivo della Tassa di Occupazione Suolo Pubblico agli ambulanti del mercato settimanale del lunedì. Ho letto attentamente le motivazioni della Sentenza e noto con soddisfazione che i Giudici hanno accolto tutte le nostre osservazioni che avevamo da sempre sostenuto innanzi a questa Amministrazione comunale che, invece, si è ostinata contro gli Ambulanti continuando a pretendere il pagamento di somme non dovute”.
A questo punto il sindacalista Montaruli entra nel merito della Sentenza ed aggiunge: “la Sentenza è chiara soprattutto quando afferma che il comune non avrebbe potuto richiedere, come invece illegittimamente ha fatto, somme che fossero riferite a periodi precedenti alla deliberazione del Commissario Straordinario n° 4 del 4 febbraio 2020 in quanto la suddetta è esclusivamente applicabile ai periodi d’imposta successivi alla sua adozione, ferma restando la sospensione della sua efficacia limitatamente ai periodi di imposta anteriori. I Giudici del Tar Puglia, inoltre, hanno affermato che “la delibera commissariale impugnata in nessuna parte fa espresso riferimento alla retroattività delle statuizioni ivi contenute; sicché la relativa lesività si è manifestata soltanto con l’invio agli odierni ricorrenti – il 7 novembre
2022- degli avvisi di pagamento per il 2017”. Questa ultima parte – prosegue Montaruli – è anche quella più importante in quanto abbiamo sempre sostenuto che quella delibera commissariale non facesse mai riferimento alla retroattività delle statuizioni ivi contenute ma gli Amministratori comunali e funzionari del Settore Finanze ma anche altri soggetti seduti ai tavoli di Palazzo San Francesco hanno sempre sostenuto il contrario, esprimendosi anche in veste di “professionisti esperti” che evidentemente ora soccombono anche nelle loro qualità professionali. Un’ostinazione che ha pesato tantissimo sull’intera Categoria che si è sentita vessata ed umiliata da chi, anche politicamente, l’ha utilizzata per proprie finalità elettoralistiche.
Una brutta, una bruttissima storia che ora mette il comune di Andria e questa Amministrazione comunale in gravissima difficoltà e disagio, soprattutto in relazione alle decine di migliaia di euro che le numerose e ripetute condanne comportano in termini economici per le casse comunali già sotto la lente della Corte dei Conti che ora vorrà approfondire e ricercare responsabilità dirette ed indirette. Da parte nostra abbiamo sempre voluto tutelare non solo gli Ambulanti, che abbiamo anche questa volta eccellentemente rappresentato, ma anche lo stesso comune di Andria e tutta la nostra Comunità che ora, a causa di questo ulteriore gravissimo danno finanziario, dovrà soccombere e pagare per colpe non sue. Una brutta storia che peraltro qualche Associazione allineata e non significativa aveva tentato di appoggiare con atteggiamento servile e distruttivo per la categoria” – ha concluso Montaruli che ha anche espresso la soddisfazione dei colleghi firmatari del ricorso.