Codacons su clausole vessatorie contratto preliminare


CONTRATTO PRELIMINARE VESSATORIO: LA CASSAZIONE DA’ RAGIONE AL CONSUMATORE E RICONOSCE APPLICABILITA’ CODICE DEL CONSUMO ANCHE ALLA MATERIA IMMOBILIARE.

DICHIARATE NULLE LE CLAUSOLE VESSATORIE DEL PRELIMINARE NON OGGETTO DI SPECIFICA TRATTATIVA.

CODACONS: OTTIMO RICONOSCIMENTO L’APPLICABILITA’ DEL CODICE DEL CONSUMO ALLA DISCIPLINA IMMOBILIARE. SCRIVETECI A INFO@CODACONSLOMBARDIA.IT PER ASSISTENZA.

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In tema di compravendita immobiliare, la Cassazione ha riconosciuto l’applicabilità della disciplina del codice del consumo anche ai contratti preliminari di compravendita, rispetto ai quali la negoziazione delle singole clausole deve essere oggetto di seria trattativa soprattutto nel caso in cui determinino uno squilibrio tra le posizioni in gioco.   I giudici hanno dato ragione al consumatore annullando le clausole vessatorie ai sensi dell’art 33 Cod. Cons, in quanto ponevano a suo carico oneri non oggetto di specifica negoziazione, contrari alla disciplina consumeristica, riconoscendo altresì il risarcimento del danno.   “L’applicabilità del Codice del Consumo anche ai contratti preliminari di compravendita garantisce tutele più forti per i consumatori, soprattutto grazie all’applicabilità della disciplina delle clausole vessatorie che devono essere oggetto di specifica contrattazione tra le parti – commenta il presidente Codacons Marco Donzelli – leggete sempre con attenzione i contratti e in caso di necessità contattateci a info@codaconslombardia.it per assistenza e tutela.”     CONTATTATECI AL N° 02.29419096 O INFO@CODACONSLOMBARDIA.IT